Art. 4
In vigore dal 22 giu 1978
Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e per il 1978 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il corrispondente anno.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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