Art. 6
In vigore dal 22 giu 1978
Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui all' e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti atti anche al fine di eliminare una diversità di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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