Art. 6

Art. 6

In vigore dal 22 giu 1978
Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui all' e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti atti anche al fine di eliminare una diversità di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-rd-6