ProtocolloSez. II

Art. 14

In vigore dal 22 giu 1978
Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti: a) godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, dell'immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità non può però essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa da un agente dell'Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo appartenente a detto agente o condotto dal medesimo; b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare; c) godono dell'inviolabilità per tutti i loro scritti e documenti ufficiali; d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all'immigrazione e l'iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse al personale delle organizzazioni internazionali; e) godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici; g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-14

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