ProtocolloSez. II

Art. 10

In vigore dal 22 giu 1978
1) Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione gode, in ogni Stato contraente, del trattamento più favorevole concesso da questo Stato a qualsiasi altra organizzazione internazionale. 2) Le comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non possono essere sottoposte a censura, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-10

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