Convenzione›Parte DODICESIMA
Art. 168
Campo d'applicazione territoriale
In vigore dal 22 giu 1978
Campo d'applicazione territoriale
1) Ogni Stato contraente può dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione è applicabile a una o più territori per i quali esso assume la responsabilità delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.
2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione è effettuata in una notificazione successiva al deposito lo strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-168