ConvenzioneParte DODICESIMA

Art. 166

Adesione

In vigore dal 22 giu 1978
Adesione 1) La presente convenzione è aperta all'adesione: a) degli Stati di cui all', paragrafo 1; b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione. 2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell', paragrafo 4, può nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa. 3) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-166

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