Convenzione›Parte DODICESIMA
Art. 166
Adesione
In vigore dal 22 giu 1978
Adesione
1) La presente convenzione è aperta all'adesione:
a) degli Stati di cui all', paragrafo 1;
b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione.
2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell', paragrafo 4, può nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa.
3) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-166