Convenzione›Parte UNDICESIMA
Art. 161
Primo esercizio finanziario
In vigore dal 22 giu 1978
Primo esercizio finanziario
1) Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione incomincia con la data d'entrata in vigore della presente convenzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo esercizio incomincia nel secondo semestre, esso termina il 31 dicembre dell'anno che segue.
2) Il bilancio del primo esercizio è stabilito il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In attesa del versamento dei contributi degli Stati contraenti previsti all' ed afferenti al primo bilancio, questi Stati concedono, su richiesta del Consiglio d'amministrazione e per l'importo da esso fissato, anticipazioni che vengono dedotte dai contributi da essi dovuti per questo esercizio. L'importo delle anticipazioni è determinato in base al criterio di ripartizione di cui all'. Le disposizioni dell', paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-161