Convenzione›Parte DECIMA
Art. 157
Rapporto di ricerca internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Rapporto di ricerca internazionale
1) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all' del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtù dell', paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell' del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.
2) Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3:
a) per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea;
b) il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all', paragrafo 1 o all' paragrafo 1 del Trattato di cooperazione. Se la tassa di ricerca non è pagata in tempo utile, la domanda è considerata come ritirata.
3) Il Consiglio d'amministrazione può decidere in quali condizioni e in quale misura:
a) si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea;
b) si riduce l'importo della tassa di ricerca.
4) Il Consiglio d'amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.
Storico versioni
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