ConvenzioneParte SETTIMA

Art. 84

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

In vigore dal 22 giu 1978
Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali 1. Gli si applicano ai modelli di utilità, ai certificati di utilità e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi di un brevetto finché esista un modello di utilità con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data anteriore di priorità, in tale Stato ha valore la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, per il brevetto comunitario.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-84

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