Convenzione›Parte OTTAVA
Art. 85
189 / 272Applicazione della convenzione di esecuzione
In vigore dal 22 giu 1978
Applicazione della convenzione di esecuzione
Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtù dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-85