Trattato
Art. 41
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti
In vigore dal 22 giu 1978
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti
1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio eletto. Nessun ufficio eletto può rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato non lo consenta esplicitamente.
3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato eletto per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione.
4) Se l'ufficio eletto esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.
Storico versioni
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