Trattato

Art. 44

Richiesta di due titoli di protezione

In vigore dal 22 giu 1978
Richiesta di due titoli di protezione Per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell' possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio; gli effetti che ne derivano sono determinati dalle indicazioni del depositante. Ai fini del presente articolo, l'.ii) non è applicabile.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-44

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