Trattato

Art. 49

Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali

In vigore dal 22 giu 1978
Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali Avvocati, agenti di brevetti o altre persone, che abbiano il diritto d'esercitare presso l'ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-49

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