Trattato
Art. 49
49 / 272Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali
In vigore dal 22 giu 1978
Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali
Avvocati, agenti di brevetti o altre persone, che abbiano il diritto d'esercitare presso l'ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-49