Trattato

Art. 54

Comitato esecutivo

In vigore dal 22 giu 1978
Comitato esecutivo 1) Dopo la sua istituzione da parte dell'Assemblea, il Comitato esecutivo sarà assoggettato alle disposizioni che seguono. 2-a) Fatto salvo l'.8), il Comitato esecutivo è composto degli Stati eletti dall'Assemblea tra i propri membri. b) Il governo di ogni Stato membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti. 3) Il numero degli Stati membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero degli Stati membri dell'Assemblea del calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione. 4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica. 5-a) I Membri del Comitato esecutivo restano in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo di due terzi di essi. c) L'Assemblea stabilisce le modalità dell'elezione e della rielezione eventuale dei membri del Comitato esecutivo. 6-a) Il Comitato esecutivo: i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea; ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale; iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale; iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro del presente trattato. b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7-a) Il Comitato si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. b) il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per propria iniziativa sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 8-a) Ciascun Stato membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. b) La metà degli Stati membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum. c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. d) L'astensione non è considerata voto. e) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 9) Gli Stati contraenti che non siano membri del Comitato esecutivo, nonché ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, sono ammessi alle riunioni del Comitato esecutivo come osservatori. 10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
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