Trattato

Art. 50

Servizi d'informazione sui brevetti

In vigore dal 22 giu 1978
Servizi d'informazione sui brevetti 1) L'Ufficio internazionale può fornire servizi (denominati nel presente articolo "servizi d'informazione"), dando informazioni tecniche nonché altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente di brevetti e di domande pubblicate. 2) L'Ufficio internazionale può fornire questi servizi d'informazione sia direttamente sia per il tramite di una o più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali esso abbia potuto concludere accordi. 3) I servizi d'informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l'acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il "know-how" pubblicato disponibile. 4) I servizi d'informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L'Assemblea può decidere l'estensione di detti servizi ad altri interessati. 5-a) Ogni servizio deve essere fornito ai governi degli Stati contraenti a prezzo di costo; tuttavia se si tratta di governi di Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, il servizio è fornito a un prezzo inferiore a quello di costo qualora la differenza possa essere coperta dai benefici realizzati sulla prestazione di servizi a destinatari che non siano governi di Stati contraenti o dai mezzi menzionati nell'.4). b) Il prezzo di costo di cui al comma a) deve essere inteso come importo delle spese che si aggiungono a quelle che l'ufficio nazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale debbono comunque sostenere per svolgere i loro compiti. 6) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che potrà istituire a tal fine. 7) Se lo stima necessario, l'Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo 5).
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