Convenzione

Art. 9

Divisioni di annullamento

In vigore dal 22 giu 1978
Divisioni di annullamento 1. Le divisioni di annullamento sono competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari nonché a fissare il compenso di cui all', paragrafo 5. 2. Una divisione di annullamento è composta di un membro giurista, che assume la presidenza, e di due membri qualificati sul piano tecnico. La divisione di annullamento può affidare ad uno dei suoi membri l'istruzione di tali domande. La procedura orale è di competenza della divisione di annullamento stessa.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-9

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