Convenzione›Parte PRIMA
Art. 3
Designazione congiunta
In vigore dal 22 giu 1978
Designazione congiunta
La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente all' della convenzione sul brevetto europeo, può essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-3