Art. 60 · Revisione del trattato
Trattato

Art. 60

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Revisione del trattato

In vigore dal 22 giu 1978
Revisione del trattato 1) Il presente trattato può essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti. 2) La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall'Assemblea. 3) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione. 4) Gli .5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-60