Art. 56 · Comitato di cooperazione tecnica
Trattato

Art. 56

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Comitato di cooperazione tecnica

In vigore dal 22 giu 1978
Comitato di cooperazione tecnica 1) L'Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato"). 2-a) L'Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, curando che i paesi in via di sviluppo siano equamente rappresentati. b) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale sono ex officio membri del Comitato. Allorchè una tale amministrazione è l'ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo non può avere altri rappresentanti nel Comitato. c) Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato è superiore al doppio del numero dei membri ex officio. d) Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita i rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che le interessano. 3) Scopo del Comitato è di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni: i) a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato. ii) a ottenere, sino a quando vi saranno più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e più amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto più possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il più alto livello qualitativo possibile; iii) a risolvere, invitatovi dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale. 4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze. 5) Il Comitato può indirizzare i suoi pareri e le sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest'ultimo, all'Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi. 6-a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli può aggiungervi i suoi commenti. b) Il Comitato esecutivo può esprimere le sue opinioni circa i pareri o le raccomandazioni o qualsiasi altra attività del Comitato e può invitare quest'ultimo a studiare questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo può sottoporre all'Assemblea, con adeguati commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato. 7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso l'atti nel paragrafo 6 vanno intesi come fatti all'Assemblea. 8) L'Assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.
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