Art. 6 · Rivendicazioni
Trattato

Art. 6

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Rivendicazioni

In vigore dal 22 giu 1978
Rivendicazioni La o le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.
Storico versioni

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