Trattato
Art. 26
Possibilità di correzione presso gli uffici designati
In vigore dal 22 giu 1978
Possibilità di correzione presso gli uffici designati
Nessun ufficio designato può respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione senza dare dapprima al depositante l'occasione di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura previste dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o comparabili relative a domande nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-26