Protocollo›Sez. II
Art. 20
267 / 272In vigore dal 22 giu 1978
1) L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati contraenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti, la pubblica sanità e la tutela del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi e delle immunità e agevolazioni previste dal presente protocollo.
2) La procedura di cooperazione di cui al paragrafo 1 potrà essere precisata negli accordi complementari di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-20