Convenzione
Art. XII
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XII
Il Comitato intergovernativo convocherà conferenze per la revisione ogni qualvolta lo riterrà necessario o su richiesta di almeno dieci Stati partecipi della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xii