Convenzione

Art. IX

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo IX 1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di dodici strumenti di ratifica, accettazione o adesione. 2. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato. 3. L'adesione alla presente Convenzione di uno Stato che non è partecipe della Convenzione del 1952 costituisce anche adesione a detta Convenzione; tuttavia, se il suo strumento di adesione viene depositato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, tale Stato potrà subordinare la propria adesione alla Convenzione del 1952 alla entrata in vigore della presente Convenzione. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nessuno Stato potrà aderire esclusivamente alla Convenzione del 1952. 4. Le relazioni fra gli Stati partecipi della presente Convenzione e gli Stati che sono partecipi soltanto della Convenzione del 1952 sono regolate dalla Convenzione del 1952. Tuttavia, ogni Stato che sia partecipe soltanto della Convenzione del 1952 potrà dichiarare, mediante notifica depositata presso il Direttore generale, di permettere l'applicazione della Convenzione del 1971 alle opere dei suoi cittadini o pubblicate per la prima volta sul suo territorio da ogni Stato partecipe della presente Convenzione.
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