Convenzione

Art. X

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo X 1. Ciascuno Stato contraente s'impegna ad adottare, conformemente alle disposizioni della sua Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente Convenzione. 2. Resta inteso che alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di uno Stato, tale Stato deve essere in grado, secondo la propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-x

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