Convenzione
Art. XV
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XV
Ogni controversia fra due o più Stati contraenti che concerne l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e che non sia stata composta mediante negoziati sarà portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per la sua risoluzione, a meno che gli Stati in causa non convengano altrimenti circa la sua composizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xv