Convenzione
Art. XVI
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XVI
1. La presente Convenzione sarà redatta in francese, inglese e spagnolo. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede.
2. Saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione con i governi interessati, testi ufficiali della presente Convenzione in arabo, italiano, portoghese e tedesco.
3. Ogni Stato contraente o gruppo di Stati contraenti potrà far redigere dal Direttore generale, di concerto con quest'ultimo, altri testi nella lingua di sua scelta.
4. Tutti i testi suddetti saranno allegati al testo firmato della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xvi