Convenzione

Art. XVI

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XVI 1. La presente Convenzione sarà redatta in francese, inglese e spagnolo. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede. 2. Saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione con i governi interessati, testi ufficiali della presente Convenzione in arabo, italiano, portoghese e tedesco. 3. Ogni Stato contraente o gruppo di Stati contraenti potrà far redigere dal Direttore generale, di concerto con quest'ultimo, altri testi nella lingua di sua scelta. 4. Tutti i testi suddetti saranno allegati al testo firmato della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xvi

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