Convenzione
Art. XIX
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XIX
La presente Convenzione non inficia le convenzioni o gli accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d'autore in vigore tra due o più Stati contraenti. In caso di divergenze fra le disposizioni di tali convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, prevarranno le disposizioni della presente Convenzione.
Non saranno pregiudicati i diritti acquisiti su di un'opera in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno degli Stati contraenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione in detto Stato. Il presente articolo non pregiudica in nulla le disposizioni degli articoli XVII e XVIII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xix