Convenzione
Art. XIV
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XIV
1. Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione in suo nome o in nome di tutti o parte dei paesi o territori che siano stati oggetto della notifica di cui all'articolo XIII. La denuncia verrà effettuata mediante notifica inviata al Direttore generale. Tale denuncia sarà anche applicata alla Convenzione del 1952.
2. Detta denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato, o paese, o territorio in nome del quale sia stata fatta e soltanto dodici mesi dopo la data in cui la notifica sia stata ricevuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xiv