Convenzione
Art. XI
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XI
1. È creato un Comitato intergovernativo con le seguenti attribuzioni:
a) studiare i problemi relativi all'applicazione e al funzionamento della Convenzione universale;
b) preparare le revisioni periodiche di detta Convenzione;
c) studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto d'autore in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, con l'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche e con l'Organizzazione degli Stati americani;
d) informare gli Stati partecipi della Convenzione universale sui suoi lavori.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti di diciotto Stati partecipi della presente Convenzione o soltanto della Convenzione del 1952.
3. Il Comitato sarà designato tenendo conto di un giusto equilibrio fra gli interessi nazionali sulla base della situazione geografica della popolazione, delle lingue e del grado di sviluppo.
4. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e il Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, o i loro rappresentanti, possono assistere alle sedute del Comitato a titolo consultivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xi