Convenzione
Art. VIII
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo VIII
1. La presente Convenzione, che porterà la data del 24 luglio 1971, sarà depositata presso il Direttore generale e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati partecipi della Convenzione del 1952 per un periodo di centoventi giorni a partire dalla data della presente Convenzione. Sarà sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari.
2. Ogni Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi.
3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Direttore generale.
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