Convenzione

Art. VIII

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo VIII 1. La presente Convenzione, che porterà la data del 24 luglio 1971, sarà depositata presso il Direttore generale e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati partecipi della Convenzione del 1952 per un periodo di centoventi giorni a partire dalla data della presente Convenzione. Sarà sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi. 3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Direttore generale.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-viii

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