Convenzione
Art. V-bis
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo V-bis
1. Ogni Stato contraente che sia considerato paese in via di sviluppo, conformemente alla pratica stabilita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, può, mediante notifica depositata presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato "il Direttore generale") al momento della sua ratifica, accettazione o adesione, o successivamente, avvalersi di tutte o parte delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater.
2. Ogni notifica depositata in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 resterà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o per quella parte di tale periodo decennale che sia rimasto da trascorrere alla data del deposito della notifica, e potrà essere rinnovata in tutto o in parte per altri periodi decennali se, in un periodo compreso fra il quindicesimo e il terzo mese prima della scadenza del periodo decennale in corso, lo Stato contraente depositi una nuova notifica presso il Direttore generale. Possono essere inoltre depositate notifiche per la prima volta durante tali nuovi periodi decennali conformemente alle disposizioni del presente articolo.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, uno Stato contraente che ha cessato di essere considerato paese in via di sviluppo secondo la definizione del paragrafo 1 non è più abilitato a rinnovare la notifica che ha depositato ai sensi dei paragrafi 1 o 2 e, sia che annulli o non annulli ufficialmente tale notifica, tale Stato perderà la possibilità di avvalersi delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater alla scadenza del periodo decennale in corso, o tre anni dopo che abbia cessato di essere considerato paese in via di sviluppo, dovendo essere applicato il periodo che scade più tardi.
4. Gli esemplari di un'opera, già prodotti in virtù delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater, potranno continuare ad essere messi in circolazione dopo la scadenza del periodo per il quale le notifiche ai sensi del presente articolo hanno avuto effetto, e fino al loro esaurimento.
5. Ogni Stato contraente, che ha depositato una notifica conformemente all'articolo XIII concernente l'applicazione della presente Convenzione ad un paese o territorio particolare la cui situazione può essere considerata analoga a quella degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, può anche, per quanto riguarda tale paese o territorio, depositare notifiche di eccezioni e di rinnovi ai sensi del presente articolo. Durante il periodo in cui tali notifiche sono in vigore le disposizioni degli articoli V-ter e V-quater possono essere applicate a detto paese o territorio.
Qualsiasi invio di esemplari da detto paese o territorio allo Stato contraente verrà considerato come esportazione ai sensi degli articoli V-ter e V-quater.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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