Convenzione

Art. IV-bis

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo IV-bis 1. I diritti contemplati nell'articolo I comprendono i diritti fondamentali che assicurano la protezione degli interessi patrimoniali dell'autore, in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi mezzo, la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche e la radiodiffusione. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere protette dalla presente Convenzione, sia nella loro forma originale, sia in una forma riconoscibile come derivata dall'opera originale. 2. Tuttavia ogni Stato contraente può, secondo la propria legislazione nazionale, apportare eccezioni, non contrarie allo spirito e alle disposizioni della presente Convenzione, ai diritti menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati che facciano eventualmente uso di tale facoltà dovranno tuttavia accordare a ciascuno dei diritti ai quali sia fatta eccezione un livello ragionevole di protezione effettiva.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-iv-bis

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