Convenzione

Art. V

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo V 1. I diritti di cui all'articolo I comprendono il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle opere protette ai sensi della presente Convenzione. 2. Tuttavia ogni Stato contraente può, in base alla propria legislazione nazionale, limitare il diritto di traduzione degli scritti, conformandosi però alle disposizioni seguenti: a) Se, alla scadenza di un periodo di sette anni dalla data della prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di questo scritto non è stata pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, da parte del titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato contraente potrà ottenere dall'autorità competente di questo Stato una licenza non esclusiva per tradurre l'opera in questa lingua e pubblicare l'opera così tradotta. b) Tale licenza potrà essere accordata soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui è stata fatta la richiesta, dimostri di aver chiesto al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione di tradurre e di pubblicare la traduzione e, dopo debita diligenza da parte sua, di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto d'autore e ottenere la sua autorizzazione. Alle stesse condizioni la licenza potrà essere inoltre accordata se, per una traduzione già pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, le edizioni sono esaurite. c) Se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato da parte del richiedente, quest'ultimo deve inviare copie della sua richiesta all'editore il cui nome figura sull'opera e al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione è cittadino, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è conosciuta, o all'organismo che può essere stato designato dal governo di detto Stato. La licenza non potrà essere accordata prima della scadenza di due mesi dall'invio delle copie della richiesta. d) La legislazione nazionale adotterà le misure appropriate per assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso conforme agli usi internazionali nonché il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e per garantire una corretta traduzione dell'opera. e) Il titolo e il nome dell'autore dell'opera originale devono essere stampati anche su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l'edizione sul territorio dello Stato contraente in cui è stata richiesta tale licenza. L'importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se la lingua di uso comune in quello Stato è identica a quella in cui è stata tradotta l'opera, se la sua legislazione interna ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore in quello Stato ne vieta l'importazione e la vendita; l'importazione e la vendita sul territorio di uno Stato contraente in cui non esistano le precedenti condizioni sono regolate dalla legislazione di detto Stato e dagli accordi dallo stesso conclusi. La licenza non potrà essere ceduta dal suo beneficiario. f) La licenza non può essere accordata nel caso in cui l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-v

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