Convenzione
Art. VII
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo VII
La presente Convenzione non si applica alle opere, o ai diritti su tali opere, che, al momento della entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato contraente in cui è richiesta la protezione, abbiano definitivamente cessato di essere protette in tale Stato o non lo siano mai state.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-vii