Convenzione
Art. V-quater
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo V-quater
Ogni Stato contraente al quale si applichi il paragrafo 1 dell'articolo V-bis può adottare le disposizioni seguenti:
a) Se alla scadenza: i) del periodo stabilito alla lettera c) calcolato a partire dalla prima pubblicazione di una edizione determinata di un'opera letteraria, scientifica o artistica prevista al paragrafo 3, o ii) di ogni periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato, non sono stati messi in vendita in detto Stato esemplari di tale edizione, per rispondere alle esigenze sia del grande pubblico, sia dell'insegnamento scolastico e universitario, ad un prezzo paragonabile a quello adottato in detto Stato per opere analoghe, da parte del titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato potrà ottenere, dall'autorità competente, una licenza non esclusiva per pubblicare detta edizione, a quel prezzo o a un prezzo inferiore, per rispondere alle esigenze dell'insegnamento scolastico e universitario. La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato, dimostra di aver chiesto al titolare del diritto l'autorizzazione di pubblicare tale opera e, dopo debita diligenza da parte sua, non ha potuto rintracciare il titolare del diritto d'autore o ottenere la sua autorizzazione. Al momento di fare la richiesta il richiedente deve anche informarne sia il Centro internazionale d'informazione sul diritto d'autore istituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, sia ogni centro nazionale o regionale di informazione di cui alla lettera d).
b) La licenza potrà essere anche concessa alle stesse condizioni se, durante un periodo di sei mesi, esemplari autorizzati dell'edizione in questione non vengano più messi in vendita nello Stato interessato per rispondere alle esigenze sia del grosso pubblico, sia dell'insegnamento scolastico e universitario, a un prezzo paragonabile a quello adottato nello Stato per opere analoghe.
c) Il periodo di cui alla lettera a) sarà di cinque anni.
Tuttavia:
i) per le opere di scienze esatte e naturali e per quelle di tecnologia tale periodo sarà di tre anni;
ii) per le opere che appartengono al campo della immaginazione quali i romanzi, le opere poetiche, drammatiche e musicali e per i libri d'arte, tale periodo sarà di sette anni.
d) Qualora il titolare del diritto di riproduzione non sia stato rintracciato dal richiedente, quest'ultimo deve inviare, per posta aerea, in plico raccomandato, copie della sua richiesta all'editore il cui nome figura sull'opera e a ogni centro nazionale o regionale d'informazione indicato come tale in una notifica depositata presso il Direttore generale, dallo Stato in cui si ritiene che l'editore eserciti la maggior parte delle sue attività professionali. In mancanza di tale notifica egli invierà anche una copia al Centro internazionale d'informazione sul diritto d'autore istituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dall'invio delle copie della richiesta.
e) Nel caso in cui la licenza possa essere ottenuta alla scadenza del periodo di tre anni, la stessa non potrà essere concessa ai sensi del presente articolo:
i) fino alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data della richiesta d'autorizzazione di cui alla lettera a), o, nel caso in cui l'identità o l'indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non sia conosciuto, dalla data dell'invio delle copie della richiesta di cui alla lettera d) al fine di ottenere la licenza;
ii) se durante tale periodo non ha avuto luogo alcuna distribuzione di esemplari dell'edizione alle condizioni previste alla lettera a).
f) Il nome dell'autore e il titolo dell'edizione particolare dell'opera devono essere stampatisi tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza non si estende all'esportazione di esemplari e sarà valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio dello Stato contraente in cui tale licenza è stata richiesta. La licenza non potrà essere ceduta dal suo beneficiario.
g) La legislazione nazionale adotterà le opportune misure per assicurare una esatta riproduzione dell'edizione in questione.
h) Ai sensi del presente articolo non sarà concessa la licenza per riprodurre e pubblicare una traduzione di un'opera, nei seguenti casi:
i) qualora la traduzione in questione non sia stata pubblicata dal titolare del diritto d'autore o con la sua autorizzazione;
ii) qualora la traduzione non sia in una lingua di uso comune nello Stato che è autorizzato a rilasciare la licenza.
2. Le disposizioni che seguono si applicano alle eccezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo:
a) Ogni esemplare pubblicato conformemente ad una licenza concessa ai sensi del presente articolo dovrà contenere un'avvertenza nella lingua appropriata che precisi che l'esemplare è messo in circolazione soltanto nello Stato contraente al quale tale licenza si riferisce; se l'opera riporta la menzione indicata al paragrafo 1 dell'articolo III, gli esemplari così pubblicati dovranno riportare la stessa menzione.
b) Saranno adottate opportune disposizioni a livello nazionale affinché:
i) la licenza preveda un equo compenso conforme al livello delle somme normalmente versate nel caso di licenze liberamente negoziate fra gli interessati nei due Paesi in questione;
ii) il compenso sia pagato e trasmesso. Qualora esista una regolamentazione nazionale in materia di divise, l'autorità competente compirà ogni sforzo, mediante ricorso ai meccanismi internazionali, per assicurare la trasmissione del compenso in moneta convertibile a livello internazionale o nel suo equivalente.
c) Ogni volta che esemplari di una edizione di un'opera siano messi in vendita nello Stato contraente per soddisfare le esigenze, sia del grande pubblico sia dell'insegnamento scolastico e universitario, da parte del titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello adottato nello Stato per opere analoghe, qualsiasi licenza concessa in virtù del presente articolo cesserà nel caso in cui tale edizione sia nella stessa lingua dell'edizione pubblicata in virtù della licenza e se il contenuto sia essenzialmente lo stesso. Gli esemplari già prodotti prima della scadenza della licenza potranno continuare ad essere distribuiti fino al loro esaurimento.
d) La licenza non può essere concessa quando l'autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari di una edizione.
3. a) Salve le disposizioni della lettera b), le opere letterarie, scientifiche o artistiche alle quali si applica il presente articolo sono limitate alle opere pubblicate sotto forma di edizione stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione.
b) Il presente articolo si applica inoltre alla riproduzione audiovisiva delle lecite fissazioni audiovisive che costituiscano o incorporino opere protette nonché alla traduzione del testo che le accompagna in una lingua di uso comune nello Stato autorizzato a rilasciare la licenza, purchè le fissazioni audiovisive in questione siano state concepite e pubblicate al solo fine di essere utilizzate per uso scolastico e universitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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