Convenzione
Art. IV
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo IV
1. La durata della protezione dell'opera è regolata dalla legge dello Stato contraente in cui è richiesta la protezione conformemente alle disposizioni dell'articolo II e del presente articolo.
2. a) La durata della protezione per le opere protette dalla presente Convenzione non sarà inferiore a un periodo che comprende la vita dell'autore e venticinque anni successivi alla sua morte.
Tuttavia lo Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, avrà ridotto tale termine, per determinate categorie di opere, ad un periodo che s'inizi dalla prima pubblicazione dell'opera, avrà la facoltà di conservare tali deroghe e di estenderle ad altre categorie. Per tutte queste categorie, la durata della protezione non sarà inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione.
b) Ogni Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, non calcoli la durata della protezione in base alla vita dell'autore, avrà la facoltà di calcolare tale durata a partire dalla prima pubblicazione dell'opera o, se del caso, dalla registrazione di quest'opera precedente alla sua pubblicazione; la durata della protezione non sarà inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione o, se del caso, dalla registrazione dell'opera anteriore alla pubblicazione.
c) Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o più periodi consecutivi di protezione, la durata del primo periodo non sarà inferiore alla durata di uno dei periodi minimi specificata alle precedenti lettere a) e b).
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle opere fotografiche, nè alle opere di arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e, quali opere artistiche, le opere di arti applicate, la durata della protezione non sarà, per queste opere, inferiore a dieci anni.
4. a) Nessuno Stato contraente avrà l'obbligo di assicurare la protezione di un'opera per una durata superiore a quella stabilita per la categoria a cui essa appartiene, se si tratta di un'opera non pubblicata, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino e, se si tratta di una opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera è stata pubblicata per la prima volta.
b) Ai fini della applicazione della lettera a) se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi consecutivi di protezione, la durata della protezione accordata da tale Stato è considerata la somma di tali periodi. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi un'opera determinata non è protetta da tale Stato durante il secondo periodo o uno dei periodi seguenti, gli altri Stati contraenti non hanno l'obbligo di proteggere tale opera durante il secondo periodo o i periodi successivi.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, l'opera di un cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato contraente di cui l'autore è cittadino.
6. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 4, in caso di pubblicazione simultanea in due o più Stati contraenti, l'opera sarà considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato che accorda la protezione meno lunga. È considerata come pubblicata simultaneamente in più paesi ogni opera che sia apparsa in due o più paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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