Convenzione

Art. VI

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo VI Per "pubblicazione" ai sensi della presente Convenzione si intende la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-vi

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