Convenzione

Art. XVII

In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XVII 1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche nè l'appartenenza all'Unione creata con tale Convenzione. 2. In vista dell'applicazione del precedente paragrafo, viene allegata una dichiarazione al presente articolo. Tale dichiarazione è parte integrante della presente Convenzione per gli Stati legati dalla Convenzione di Berna al 1 gennaio 1951 o che vi hanno aderito successivamente. La firma della presente Convenzione da parte dei suddetti Stati vale anche quale firma della dichiarazione; ogni ratifica o accettazione della presente Convenzione, ogni adesione ad essa da parte di detti Stati comporterà anche la ratifica, l'accettazione e l'adesione alla dichiarazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xvii

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