Art. XII
Convenzione

Art. XII

16 / 25
In vigore dal 1 lug 1977
Articolo XII Il Comitato intergovernativo convocherà conferenze per la revisione ogni qualvolta lo riterrà necessario o su richiesta di almeno dieci Stati partecipi della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306#art-c-xii