Protocollo

Art. 13

In vigore dal 16 giu 1977
. Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorità competenti i Ministri dai quali dipende l'applicazione dei regimi enumerati all'. Tali Autorità scambieranno reciproche informazioni sulle misure adottate per l'applicazione e l'attuazione del Protocollo aggiuntivo, come sulle modifiche che vengano introdotte nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-13

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