Protocollo
Art. 1
In vigore dal 16 giu 1977
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE
TRA L'ITALIA E IL BRASILE DEL 9 DICEMBRE 1960
Ai termini dell'articolo 48, comma "d" dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile del 9 dicembre 1960, le autorità italiane e brasiliane, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno stabilito il seguente Protocollo aggiuntivo al riferito Accordo di emigrazione:
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1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica:
I. - Per quanto riguarda la Repubblica italiana, alle legislazioni concernenti:
a) l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;
d) l'assicurazione contro la tubercolosi;
e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
II. - Per quanto riguarda la Repubblica Federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell'INPS:
a) l'assistenza medica e l'incapacità al lavoro temporanea e permanente, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) la vecchiaia;
c) l'invalidità;
d) la morte.
2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applicherà altresì alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente.
3. Si applicherà inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-1