Protocollo

Art. 4

In vigore dal 16 giu 1977
. 1. Il principio stabilito all', primo periodo, comporterà le seguenti eccezioni: a) il lavoratore dipendente da un'impresa pubblica o privata con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato semprechè la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di dodici mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi previsti, si potrà prorogare l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'autorità competente dell'altro Stato; b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resterà soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa; c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti saranno soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico, riparazione e vigilanza, quando è in porto, sarà soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno, di comune accordo, ampliare, eliminare o modificare in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, le eccezioni enumerate ai paragrafi precedenti.
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