Protocollo
Art. 7
In vigore dal 16 giu 1977
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1. Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto dei periodi di assicurazione in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti totalizzerà tali periodi per la concessione delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.
2. Quando, secondo la legislazione degli Stati contraenti, il diritto ad una prestazione dipenda dai periodi di assicurazione compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, saranno totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nella stessa professione nell'uno o nell'altro Stato. Quando in uno Stato contraente non esista un regime speciale di assicurazione per detta professione si terrà conto, per la concessione delle prestazioni nell'altro Stato, soltanto dei periodi nei quali la professione sia stata esercitata nel primo Stato sotto il regime di assicurazione in esso vigente. Se, tuttavia, il lavoratore non abbia diritto alle prestazioni del regime speciale, i periodi compiuti in tale regime saranno considerati come compiuti nel regime generale.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ciascuno Istituto competente determinerà, in base alla propria legislazione e tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati, se l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per la concessione delle prestazioni previste da quella legislazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-7