Protocollo

Art. 10

In vigore dal 16 giu 1977
. Quando un beneficiario soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, per il conseguimento del diritto alla prestazione, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'Istituto competente di detto Stato determinerà l'importo della prestazione, secondo la propria legislazione, tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-10

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