Protocollo
Art. 14
In vigore dal 16 giu 1977
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1. Le Autorità e gli Istituti competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca nella, applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.
2. Gli esami medico-legali richiesti dall'Istituto competente di uno Stato contraente concernenti beneficiari che si trovano nel territorio dell'altro Stato saranno compiuti dall'Istituto competente di tale ultimo su richiesta e per conto del primo.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-14