Protocollo
Art. 15
In vigore dal 16 giu 1977
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1. Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestazioni pecuniarie in virtù del presente Protocollo aggiuntiva, le attribuiranno in moneta del proprio Paese. I trasferimenti risultanti da tali obblighi si effettueranno conformemente agli Accordi di pagamento vigenti fra i due Stati o conformemente a quanto stabilito di comune accordo a tal fine.
2. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente o per il tramite degli Istituti competenti dei due Stati contraenti secondo le modalità da concordare fra gli Istituti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-15