Protocollo
Art. 19
In vigore dal 16 giu 1977
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I ricorsi da presentare dinanzi ad una istituzione competente di uno Stato contraente saranno considerati come presentati in tempo utile, anche quando siano stati presentati dinanzi all'istituzione corrispondente dell'altro Stato, semprechè la presentazione sia stata effettuata nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato competente a giudicare i ricorsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;236#art-p-19